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Ordinanza — n. 18006/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for excessive cocaine quantity overriding mitigating factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18006/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal by Domenico Soda inadmissible, upholding his conviction for drug trafficking. The appellant argued that his young age, lack of prior record, and cooperative behavior should have allowed a reduced sentencing category under Article 73(5) of the Drug Trafficking Decree. The court rejected this, ruling that the substantial weight of 160.05 grams of cocaine and public location of the offense act as absorbing elements that negate the 'minor harm' requirement for the lesser charge, rendering the lower court's assessment legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990; Art. 616 c.p.p.: The special mitigating circumstance of minor harm under Article 73(5) of the Drug Trafficking Decree requires a comprehensive assessment where any single negative indicator, such as a large drug quantity, absorbs all other favorable factors like youth or cooperation, precluding the application of the reduced sentencing hypothesis.

Parole chiave

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drug trafficking minor harm offense absorbing elements mitigating circumstances inadmissible appeal cocaine quantity procedural dismissal america del Sud

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
L'imputato, con l'unico motivo di ricorso, lamenta l'errore nell'applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
D.L. 146/2013 convertito in legge 10/2014
art. 73 D.P.R. 309/90
L'imputato, con l'unico motivo di ricorso, lamenta l'errore nell'applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
L'imputato, con l'unico motivo di ricorso, lamenta l'errore nell'applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R.
art. 616 cod.proc.pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. 24.6.2010 n.35737
Cass. Sez.3, 27.3.2015 n.32696
Cass. Sez.6, 5.3.2013 n.27809
Sez.6, 3.7.2017, El Batouki
309/90 con i requisiti della non occasionalità e reiterazione della condotta di piccolo spaccio, che certamente non ricorre nella specie, in ragione del dato 2_ ponderale e qualitativo dello stupefacente (Sez.6, 3.7.2017, El Batouki, Rv.
Sez.3, 20.2.2018, Caltabiano
Sez.3, 20.2.2018, Caltabiano, Rv.272706).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SODA DOMENICO nato a CROTONE il 25/10/2004 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA; Motivi della decisione 1.Con sentenza del 9 ottobre 2024, la Corte d'Appello di Catanzaro, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Crotone in data 4 giugno 2024, con la quale Soda Domenico veniva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 13.333,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/90.

2. L'imputato, con l'unico motivo di ricorso, lamenta l'errore nell'applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/90, dolendosi del fatto che la Corte d'Appello, con motivazione lacunosa e illogica, abbia contrapposto mere presunzioni prive di accertamento probatorio a dati oggettivi e riscontrati, quali la giovane età dell'imputato, l'incensuratezza e il comportamento collaborativo.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Quanto alla censura relativa alla mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, la Corte territoriale ha motivato in modo giuridicamente corretto, valorizzando elementi ostativi alla configurazione della lieve entità, quali il consistente quantitativo di cocaina rinvenuto nella disponibilità dell'imputato (160,05 grammi) e le modalità della condotta. Invero, è stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenuante speciale (quale era concepita dal legislatore prima della modifica normativa introdotta dal D.L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile dal dato qualitativo e quantitativo, nonché dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Cass.

S.U. 24.6.2010 n.35737). A tale proposito, il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, dovendo conseguentemente escludere la configurabilità dell'ipotesi attenuata anche quando uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia "di lieve entità" (Cass. Sez.3, 27.3.2015 n.32696), rilevando comunque, ai fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità, una adeguata valutazione complessiva del fatto, poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività (Cass.

Sez.6, 5.3.2013 n.27809). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente valorizzato, quali elementi ostativi alla configurazione della lieve entità del fatto, il consistente dato ponderale dello stupefacente (160,05 grammi di cocaina), le modalità di confezionamento (divisione in tre involucri di cellophane trasparente), il luogo in cui è stata rinvenuta (luogo pubblico). La valutazione espressa appare assolutamente congrua e supera il vaglio critico della recente giurisprudenza di questa Corte sul giudizio di compatibilità della ipotesi autonoma di cui all'art.73, 5 comma D.P.R. 309/90 con i requisiti della non occasionalità e reiterazione della condotta di piccolo spaccio, che certamente non ricorre nella specie, in ragione del dato 2_ ponderale e qualitativo dello stupefacente (Sez.6, 3.7.2017, El Batouki, Rv. 270849;

Sez.3, 20.2.2018, Caltabiano, Rv.272706). Le deduzioni difensive, che invocano la riqualificazione del fatto nell'ipotesi attenuata in ragione della giovane età, dell'incensuratezza e del comportamento collaborativo dell'imputato, non possono trovare accoglimento. Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, tali circostanze, pur favorevoli, sono recessive rispetto alla consistenza del dato ponderale, che costituisce elemento negativamente assorbente nella valutazione complessiva richiesta dalla norma.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 aprile 2025 Il