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Ordinanza — n. 18004/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to meet strict statutory requirements for criminal appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18004/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to comply with mandatory procedural requirements for criminal appeals. The appellant argued that the lower court misinterpreted gestures as parking instructions rather than begging, citing a prior acquittal on similar facts. The court rejected this, noting the appeal lacked the necessary legal critique and substantive reasoning required by law, and found the lower court's factual findings fully supported by evidence.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: Criminal appeals must contain a critical analysis of the lower court's reasoning and specific legal grounds; appeals lacking these elements or based on inadmissible grounds are declared inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility Art. 616 code of criminal procedure failure to critique reasoning lack of substantive grounds procedural requirements appeal manifestly unfounded appeal criminal liability assessment mediatore europeo

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
Art. 366 cod. proc. pen.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
art. 616 cod.proc.pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMEDALI ORHAN nato a CASTELU( ROMANIA) il 25/12/1977 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA; N. 4250/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Memedali Orhan ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato all'art. 7 comma 15 bis cod. strada. Lamenta, in particolare, che la Corte territoriale abbia mal interpretato i gesti del Memedali come indicazioni per parcheggiare, trattandosi, al contrario, di semplice richiesta di elemosina; ha inoltre osservato che, per un fatto analogo, era stato assolto dalla Corte di appello di Milano in altro procedimento.

2. Il motivo in questione, così come proposto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) ed è manifestamente infondato in quanto si deducono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto e, in particolare, hanno ritenuto il fatto storico incontestato e pienamente provato nei seguenti termini. Il Memedali è stato colto dagli agenti della Polizia nell'area di parcheggio del Piazzale del Cimitero Monumentale a compiere gesti ripetitivi ed inequivocabili per dare indicazioni agli automobilisti, indicando loro lo spazio da occupare, agevolando le manovre e poi avvicinandosi subito dopo a chiedere il denaro, comportamento evidentemente eloquente, non trovando riscontro l'affermazione difensiva secondo cui i gesti sarebbero da attribuire ad una richiesta di elemosina e le parole degli agenti sarebbero equivoche sulla descrizione del fatto.

N. 4250/2025 R.G. Non fa stato, in questo procedimento, l'asserita decisione su fatto analogo e, in quanto tale, non vincolante. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 aprile 2025 Il Consig