Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18001/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to restricted grounds for challenging plea bargain sentencing decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18001/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by three defendants inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5bis of the Code of Criminal Procedure. The defendants argued for a retrial on procedural grounds, including the lack of an acquittal and sentencing errors, but these grounds were excluded by recent legislative reforms limiting appeals to specific legal errors. The court ruled that generic complaints about sentencing or factual qualifications do not meet the strict criteria for challenging plea bargain outcomes.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610, comma 5bis c.p.p.; Art. 448, comma 2 bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentencing are strictly limited to specific legal grounds, excluding general complaints on sentencing or factual qualifications unless they constitute manifest error.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain sentencing cassation appeal admissibility restricted grounds of appeal manifest error standard procedural exhaustion istanza di revisione penale azione con domande successive allegazioni contraddittorie di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5bis c.p.p.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod.
Art. 448, comma 2 bis c.p.p.
45391 del 21/11/2024, Luongo, non mass.); e, del pari, è stato affermato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, co.
Art. 129 c.p.p.
309/1990, all'omesso riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 e delle attenuanti generiche, alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
art. 73 D.P.R. 309/1990
pen., deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione all'erronea applicazione dell'art. 73 D.P.R. 309/1990, all'omesso riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 e delle attenuanti generiche, alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art.
art. 129 cod. proc. pen
309/1990, all'omesso riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 e delle attenuanti generiche, alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod.proc.pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, ord. n. 2721 del 8/1/2018, Bouaroua
Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018
Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ANZILLOTTA LUCIANO nato a CASTROVILLARI il 02/01/1967 TIERRI EUGENIO MARIA nato a CASTROVILLARI il 23/09/1996 DI VASTO VINCENZO nato a CASTROVILLARI il 01/12/1971 avverso la sentenza del 14/11/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA; N. 4097/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Luciano Anzillotta, Eugenio Maria Tierri e Vincenzo Di Vasto ricorrono, a mezzo dei propri difensori di fiducia, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata applicata la pena ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione all'erronea applicazione dell'art. 73 D.P.R. 309/1990, all'omesso riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 e delle attenuanti generiche, alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e alla congruità della pena.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

3. Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello -come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Così pure, le proposte alle doglianze in punto di dosimetria della pena e di attenuanti, peraltro assolutamente generiche, sono manifestamente inammissibili in quanto, come visto, l'ambito di ricorribilità rispetto a sentenze come quella che ci occupa è ristretto ai soli casi di illegalità della pena. Ancora, va rilevato che la contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti, non risultando in alcun modo evidenziati gli elementi di fatto, giustificativi di un diverso inquadramento giuridico del fatto, neppure indicato, o sostanzianti l'erronea qualificazione giuridica attribuita al fatto e ritenuta in sentenza.

Condivisibilmente, questa Corte di legittimità ha affermato -e va qui ribadito- che l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto, meramente enunciata, scherma la richiesta di una sentenza di proscioglimento, parimenti immotivata, che, in sostanza, elude i limiti normativi (Sez. 6, ord. n. 2721 del 8/1/2018, Bouaroua, Rv. 272026). E, in ogni caso, che a seguito dell'introduzione dell'art.448 comma 2 bis cod. proc. pen. la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo N. 4097/2025 R.G. l'erronea qualificazione, del fatto contenuto in una sentenza di patteggiamento è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo del ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (così Sez. 6 ord. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv 272252; conf. ord. n. 45391 del 21/11/2024, Luongo, non mass.); e, del pari, è stato affermato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen. l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi, in diritto, che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez 1 n. 15553 del 20/03/2018, Rv 272619);

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 aprile 2025