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Ordinanza — n. 18000/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to meet statutory requirements for admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18000/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was not permitted under law in the legality phase. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the Court found the argument repetitive of issues already properly examined by the lower court without sufficient legal critique. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are not permitted by law, are merely a repetition of arguments already examined by the lower court, or lack the necessary critical analysis and precise legal reasoning required by statute.

Parole chiave

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inadmissibility appeal legality phase requirements generic mitigating circumstances repetitive arguments court costs liability capacità di subire la carcerazione azione intesa alla dichiarazione di responsabilità revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
5.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
Art. 366 cod. proc. pen.
Art. 136 cod. proc. pen.
art. 616 cod.proc.pen
5.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 3 n. 29968 del 22/2/2019
Sez. 2 n. 36104 del 27/4/2017
Sez. 3 n. 23055 del 23/4/2013
Corte Cost. sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HAJJAMI ABDELRHAMI nato il 13/03/1964 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA; N. 3878/2025 R.G. Motivi della decisione 1. La Corte di appello di Firenze, con la pronuncia indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale cittadino, ha escluso la recidiva, ridetermiando la pena inflitta a El Hajjami Abdelrhami per il reato di cui all'art. 73 co.5 DPR 309/90 in quella di mesi 8 di reclusione ed euro 733 di multa. 2.E1 Hajjami Abdelrhami ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. Il motivo in questione, così come proposto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

4. Inoltre, il motivo afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243); I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, allineandosi al costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego N. 3878/2025 R.G. delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).

Nel caso che ci occupa, il giudice ha sottolineato la rilevanza del precedente specifico di cui era gravato l'imputato. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 5.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 aprile 2025 Il Consiglie