Cassation appeals dismissed as inadmissible due to waived grounds in plea agreement and improper personal filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Coco and Castro inadmissible without formalities. Coco filed the appeal personally and raised specific grievances regarding responsibility and sentencing, while Castro challenged the legal qualification of her conduct. The court ruled that grounds waived during the appellate plea agreement are precluded, and appeals must be signed by registered defense counsel, not filed personally.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: In appeals based on plea agreements, claims regarding waived grounds or sentencing determinations not affecting the sanction's legality are inadmissible, and appeals must be signed by registered defense counsel.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COCO ALFIO nato a CATANIA il 24/04/1993 CASTRO CARMELA nato a AUGUSTA il 21/01/1970 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAL dato avviso alle parti;__ udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che Alfio Coco e Carmela Castro ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 1 luglio 2024, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con la quale sono stati condannati, rispettivamente, alla pena di anni 5, mesi 9, giorni 7 di reclusione ed euro 18.600,00 di multa il Coco, ed anni 7 di reclusione ed euro 31.000 di multa la Castro; rilevato che:
1) Alfio Coco, con ricorso sottoscritto personalmente, censura, in maniera del tutto aspecifica, vizi inerenti alla affermazione di responsabilità (mancata assunzione di una prova decisiva; proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.), alla qualificazione giuridica ed alla determinazione della pena (diverso bilanciamento tra le circostanze, mitigazione del trattamento sanzionatorio), ovvero motivi non consentiti;
2) Carmela Castro censura l'erronea qualificazione giuridica della condotta; ritenuto, infatti, che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170); considerato che il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati, senza essere neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art.129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707;
Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Cannassa, Rv. 245919); ritenuto che la rinuncia ai motivi determina, pertanto, una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto, non solo in punto di affermazione di responsabilità, deve ormai ritenersi non essergli devoluto, sicché deve reputarsi inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili it9 d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello e che non si siano trasfuse nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102;
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), ovvero alla qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196); ritenuto, quanto alla posizione del Coco, che, in ogni caso, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625- bis cod. proc. pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 6, ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780); considerato, inoltre, che è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475;
Sez. 6, ord. n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636 - 01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così dec