Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for inadmissible and unfounded arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Marco Rizzo's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs. Rizzo challenged his conviction for drug trafficking and a fine, arguing procedural flaws and lack of minor offense status. The court rejected these claims as either repetitive of previous rulings, factually implausible, or legally unfounded based on the specific evidence presented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic reiterations of already examined points or arguments lacking factual basis are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO MARCO nato a CATANIA il 19/05/1985 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che Marco Rizzo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 13 novembre 2024, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 10 novembre 2022, con la quale è stato condannato alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390, e art. 697 cod. pen.; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta cumulativamente violazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione, è inammissibile, in quanto costituisce mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati; considerato, infatti, che la Corte territoriale, sebbene sembri delineare un inesistente onere della prova a carico dell'imputato (cfr., Sez. 1, n. 38416 del 15/03/2023, Lanzillotta, non mass.), a fronte di un motivo che prospetta, in termini aspecifici, una mera eventualità quanto al tempo della detenzione ("non potendosi escludere che li avesse da meno di 72 ore") ha motivato in ragione delle genericità dell'analogo motivo di appello, e della inverosimiglianza, in fatto, dell'assunto (p. 3 sentenza ricorsa); rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione quanto al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, è manifestamente infondato; ritenuto, invero, che l'accertamento della lieve entità del fatto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390, implica «una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione» (Sez.
U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), da cui emerga la minore portata dell'attività dello spacciatore, una ristretta circolazione di merci e di denaro, guadagni limitati, o una ridotta provvista di stupefacente (Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016, Zuccaro, Rv. 268293); considerato che la sentenza impugnata ha reso specifica ed adeguata motivazione al riguardo, valorizzando non solo il dato quantitativo (ed il connesso valore di mercato), ma anche la detenzione di sostanze differenti, la disponibilità di strumenti utili al confezionamento della droga, la compresenza di diverse tipologie di sostanze, ed il rinvenimento di una cospicua somma di denaro, ritenuta provento di un traffico strutturato; rilevato che il terzo motivo, con cui lamenta il vizio di omessa motivazione quanto al beneficio della sospensione condizionale della pena è aspecifico, poiché non si confronta con la motivazione offerta dal Tribunale (cui rinvia la sentenza ricorsa: p. 4), in relazione all'assenza dei presupposti di legge, oltre che manifestamente infondato, essendo stata applicata al ricorrente la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile