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Ordinanza — n. 17995/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere reiteration of already rejected facts regarding drug sale to minor.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17995/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling it was a mere repetition of arguments already thoroughly examined and rejected by the lower courts. The appellant argued for the exclusion of an aggravating circumstance regarding the sale of drugs to a minor, but the court found the lower courts correctly established that the appellant negligently ignored the buyer's age based on concrete indicators like their shared community and the buyer's appearance. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390; Art. 59, comma 2, cod. pen.: The aggravating circumstance of selling drugs to a minor requires proof of the seller's fault in ignoring the minor's age or erroneously excluding it due to negligence.

Parole chiave

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drug trafficking aggravating circumstance negligence regarding minor age reiteration of rejected arguments inadmissible appeal fault in criminal liability responsabilità penale dei minori maggiore età possesso illecito di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390
390; rilevato che il motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata esclusione della aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett.
Art. 59, comma 2, cod. pen.
309, inerente alla consegna dello stupefacente a persone di minore età, è necessario accertare, ai sensi dell'art. 59, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 1351 del 28/11/2019, dep. 2020, Damisaha, Rv. 277954 - 01
pen., la colpevolezza del soggetto attivo anche in relazione alla circostanza contestata, dimostrando che la stessa sia da lui conosciuta, ovvero ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa (Sez. 4, n. 1351 del 28/11/2019, dep. 2020, Damisaha, Rv. 277954 - 01;
Sez. 6, n. 41306 del 09/07/2010, A., Rv. 248793 - 01
Sez. 6, n. 41306 del 09/07/2010, A., Rv. 248793 - 01; Sez.
Sez. 6, n. 20663 del 29/01/2008, Cassoni, Rv. 240058 - 01
248793 - 01; Sez. 6, n. 20663 del 29/01/2008, Cassoni, Rv. 240058 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGIOIA ALDO nato a CORATO il 10/01/2004 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO; r

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Aldo Lagioia ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari del 5 giugno 2024, di conferma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani in data 3 aprile 2023, con la quale è stato condannato alla pena di mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 2.666,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390; rilevato che il motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata esclusione della aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390, costituisce mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati: la Corte, infatti, con valutazione in fatto, ha osservato come il ricorrente avesse quantomeno per colpa ignorato l'età dell'acquirente, e ciò sulla base di una serie di indicatori concreti - il rapporto fiduciario con il ricorrente, all'interno della medesima comunità territoriale, le sembianze dell'acquirente (pp. 5 e 6 sentenza ricorsa) - della cui attitudine dimostrativa si chiede, in sostanza, una non consentita rivalutazione in fatto; posto che a tali fini deve ritenersi sufficiente che l'agente abbia ignorato per colpa l'età del soggetto passivo ovvero abbia escluso la minore età dello stesso per errore determinato da colpa; considerato, infatti, che secondo il pacifico insegnamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della attribuibilità della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, inerente alla consegna dello stupefacente a persone di minore età, è necessario accertare, ai sensi dell'art. 59, comma 2, cod. pen., la colpevolezza del soggetto attivo anche in relazione alla circostanza contestata, dimostrando che la stessa sia da lui conosciuta, ovvero ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa (Sez. 4, n. 1351 del 28/11/2019, dep. 2020, Damisaha, Rv. 277954 - 01;

Sez. 6, n. 41306 del 09/07/2010, A., Rv. 248793 - 01; Sez. 6, n. 20663 del 29/01/2008, Cassoni, Rv. 240058 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025 Il C nsle