Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17994/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as sentencing discretion is not subject to cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17994/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Renato Pepe's appeal against the second-instance confirmation of his drug trafficking conviction inadmissible. Pepe argued that the lower court's sentencing lacked proper motivation regarding aggravating and mitigating circumstances. The court rejected this claim, ruling that sentencing falls within the trial judge's discretionary power and is only reviewable for arbitrariness or illogical reasoning, which was absent here.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609 c.p.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: The determination of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, constitutes the discretionary power of the trial judge and is not subject to cassation review unless it results in mere arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal sentencing discretion drug trafficking conviction inadmissible appeal cassation review limits penal motivation commisurazione della pena per stupefacenti maggiorazione dissuasiva aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano
Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli
279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPE RENATO nato a BARI il 25/11/1983 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Renato Pepe ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 23 gennaio 2024, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 19 marzo 2018, con la quale è stato condannato alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390; rilevato che il motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, è inammissibile, in quanto manifestamente infondato; ritenuto, infatti, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (sentenza ricorsa, p. 1, con riguardo ai plurimi precedenti specifici ed al numero di dosi ricavabili; p. 3 sentenza del Tribunale), fermo restando che l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, non essendo invece necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 -01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025 Il ConOg est9nsore I