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Ordinanza — n. 17993/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug trafficking as argument is specific and repetitive without new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17993/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Romualdo Pizzo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Pizzo argued that the lower courts failed to recognize the specific circumstances of the offense under Article 73 of the Drug Trafficking Law. The court rejected this claim as the appeal was specific and repetitive, lacking any new factual comparison with the lower court's detailed reasoning regarding the drug quantity and offense severity.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390; The appeal must be specific and non-repetitive, and the lower court's assessment of the offense's minor criminality based on qualitative and quantitative factors is binding unless contradicted by new evidence.

Parole chiave

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drug trafficking minor offense specific and repetitive appeal Article 73 DPR 390 criminal liability threshold Court of Cassazione inadmissibility raggiungimento del valore soglia restrizioni quantitative motivazione sufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico
Sez. 3, n. 33103 del 16/04/2024, Frisco
247911- 01; Sez. 3, n. 33103 del 16/04/2024, Frisco, non mass.; Sez.
Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Tramentozzi
33103 del 16/04/2024, Frisco, non mass.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Tramentozzi, Rv.
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZO ROMUALDO nato a SOLARINO il 11/08/1984 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Romualdo Pizzo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 18 settembre 2024, di conferma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 21 marzo 2024, con la quale è stato condannato alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390; rilevato che il motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 390, è aspecifico e reiterativo, mancando ogni confronto con la puntuale motivazione dei giudici di merito, i quali hanno valorizzato le modalità del fatto, l'elevato principio attivo e quindi numero di dosi ricavabili (p. 2 sentenza ricorsa); in tal modo, i giudici hanno fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di legittimità secondo il quale la fattispecie di cui al comma 5 è configurabile «solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio» (Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911- 01; Sez. 3, n. 33103 del 16/04/2024, Frisco, non mass.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Tramentozzi, Rv. 284984 - 01); considerato che anche la più recente pronuncia resa dalla Corte di cassazione, nella sua massima composizione (Sez. U, n. 51063 27/09/2018, Murolo) ha ribadito che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. - Così deciso in