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Ordinanza — n. 17991/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments lacking specific factual correlation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17991/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Stoppa inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Stoppa argued that the lower courts failed to recognize the 'minority of circumstances' defense, relying solely on the weight of evidence. The court rejected this claim because the appeal arguments were too generic and lacked a necessary correlation with the specific reasoning of the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are intrinsically indeterminate or fail to establish a necessary correlation with the reasons upon which the contested decision was based.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments correlation with judgment minority of circumstances weight of evidence motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOPPA ALESSANDRO nato a PUTIGNANO il 01/08/1988 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Alessandro Stoppa ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 28 febbraio 2024, che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 14 luglio 2022, con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390; rilevato che il motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni assolutamente generiche, prive di riferimenti al caso concreto e al percorso argomentativo della sentenza impugnata (pp. 3, 4 e 5, con richiamo agli orientamenti espressi da questa Corte anche nella sua più autorevole composizione), limitandosi il ricorrente a lamentare l'esclusivo riferimento dei giudici di merito al dato ponderale; posto che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone l'impugnazione (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli); ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025 Il Cons re estensore Il Presi