Cassation court dismisses appeal regarding driving without license, ruling administrative violation proof sufficient without formal attestation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Mario Vitiello's appeal against the Second Instance Court's sentence inadmissible. The appellant argued for a violation of law concerning the proof of a prior administrative violation, but the court found the lower court's reliance on police testimony and SDI archive data sufficient to establish the offense definitively. Consequently, the appeal was rejected because the procedural requirements for proving the recidivism condition were met without needing a formal document, and the new argument regarding anonymous sources was deemed irrelevant as the data originated from identifiable police activities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116 cod. strada; Art. 10 legge n. 121/1981: In cases of driving without a license, the finality of a prior administrative violation is proven by police testimony or verified archive data without requiring a formal attestation, and information from identifiable police sources does not violate the ban on anonymous sources.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITIELLO MARIO nato a TORRE ANNUNZIATA il 15/04/1987 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che Mario Vitiello ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 4 dicembre 2024 che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 10 gennaio 2024, ha rideterminato la pena in mesi 3 e giorni 20 di arresto, avendolo ritenuto responsabile, per quanto di interesse, del reato di cui all'art. 116 cod. strada (capo B); rilevato che il motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine alla prova della precedente violazione, è manifestamente infondato: nella specie i giudici di merito hanno ricavato la prova della definitività dell'accertamento dalle dichiarazioni rese in dibattimento dal teste di polizia giudiziaria, poiché l'imputato non lo aveva mai oblato né aveva mai presentato ricorso (p. 3 sentenza ricorsa); ritenuto che, in tema di guida senza patente costituisce ius receptum il principio secondo cui per recidiva nel biennio deve intendersi l'accertamento del pregresso illecito amministrativo, non essendo necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ed essendo sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari (cfr., Sez. 7, n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi, Rv. 286879 — 01;
Sez. 7, ord. n. 24220 del 29/5/2024, Fiume, non mass.; Sez. 7, n. 11916 del 14/03/2024, dep. 2024, Udorovic, Rv. 286200 - 01; Sez. 7, ord. n. 8508 del 14/02/2024, Mannino, non mass.; Sez. 4, n. 40851 del 13/09/2023, Triolo, non mass.); considerato, quanto alla violazione dell'art. 10 legge n. 121/1981, dedotta per la prima volta in questa sede, che tale disposizione mira a garantire che nel processo penale abbiano ingresso solo informazioni certe provenienti da personale identificato e non già da fonti anonime; nel caso di specie, risulta acquisito agli atti del processo che nell'archivio SDI erano stata inserite le risultanze dell'attività svolta dai carabinieri in luoghi e tempi certi e verificabili, e pertanto non si tratta di fonte anonima, ma di un dato circostanziato relativo ad un'attività di cui non vi è ragione di dubitare, salvo nel caso in cui siano ipotizzabili la falsità o l'errore, che, tuttavia il ricorrente non ha nemmeno prospettato (cfr., in questi termini, Sez. 4, n. 22637 del 27/04/2022, Marigliano, non mass.); a rilevato che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025 Il Cons tl e