Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds were too generic and lacked specific references to the lower court's reasoning. The appellant argued for exclusion of criminal responsibility and appropriate sentencing but failed to connect these claims to the actual facts or arguments in the appealed judgment. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 605 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in the reasons of the decision under review; generic complaints without concrete argumentation or reference to the contested judgment are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONZETTI ENZO nato a NAPOLI il 25/05/2001 avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che Enzo Donzetti ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 15 novembre 2024, che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 26 maggio 2023, con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390 (capo A) e per il reato di cui all'art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110 (capo B); rilevato che il motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità (che si ritiene debba essere esclusa ex art. 129 cod. proc. pen. o comunque di una "corretta qualificazione giuridica") ed al trattamento sanzionatorio (quanto alla comparazione tra le circostanze ed alla congruità della pena: p. 2 ricorso) è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni assolutamente generiche, prive di riferimenti al caso concreto e al percorso argomentativo della sentenza impugnata (pp. 3 e 4), limitandosi il ricorrente a lamentare "una palese e grave violazione di principi basilari di diritto" (p. 3 ricorso); posto che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone l'impugnazione (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli); rilevato, inoltre, che il ricorrente non aveva formulato motivi di appello in punto di responsabilità, e che quelli relativi alla recidiva ed al riconoscimento delle attenuanti generiche furono oggetto di rinuncia (p. 4 sentenza ricorsa), e che pertanto il ricorso debba anche per questa ragione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025 Il Consi01 estenso