Italian Court dismisses appeal for lack of admissible grounds and improper signature by private parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals by Chalouatti Louai and Daif Amina inadmissible without formalities. The court ruled that the appeals cited grounds not permitted under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure for appeals against sentencing, and were improperly signed by the parties rather than by a registered defense attorney. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing are inadmissible if they raise grounds other than those strictly listed in paragraph 2-bis of Article 448, and are invalid if signed personally by the parties instead of a registered defense attorney.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHALOUATTI LOUAI nato il 07/05/1999 DAIF AMINA (CUI 01QQ8R9) nato il 29/08/1977 avverso la sentenza del 31/10/2024 del GIP TRIBUNALE di PADOVA,dato avviso alle parti; ‘, _ udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che Chalouatti Louai e Daif Amina ricorrono avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, del 31 ottobre 2024, con la quale è stata loro applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390; rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce, in maniera generica, l'assenza di motivazione in punto di responsabilità, è inammissibile, in quanto, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; rilevato che ad analoghe conclusioni deve giungersi quanto al mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen.; ritenuta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione;
Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01); rilevato inoltre che i ricorsi, a norma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., sono inammissibili in quanto sottoscritti dai ricorrenti personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; considerato che, per tali ragioni, deve essere considerato irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (così, tra le altre,Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636 - 01;
Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv. 273765 - 01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025 Il Consigl e estens