Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest in challenging a dismissal for lack of complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pietro Andrisano inadmissible, ruling that the appellant had no legal interest in challenging a judgment of non-prosecution based on the absence of a formal complaint. The appellant argued for a different legal qualification of the facts, but the court determined that such a qualification does not create an interest in appeal when the original cause is the lack of a complaint. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129, comma 2, cod. proc. pen.; The appeal against a judgment of non-prosecution for lack of complaint is inadmissible because the defendant lacks the requisite interest to challenge such a decision, even if it stems from a different legal characterization of the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDRISANO PIETRO nato a TARANTO 11 17/06/1995 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che Pietro Andrisano ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, in data 19 dicembre 2024, con la quale, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Taranto in data 11 ottobre 2023, è stato dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per difetto di querela; rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce il mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile; invero, l'imputato non ha interesse ad impugnare una sentenza di improcedibilità per mancanza di querela e ciò anche quando la decisione deriva da una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato, trattandosi di causa originaria ostativa all'esercizio di tale potere, benché successivamente dichiarata (Sez. 6, n. 5455 del 20/10/2020, dep. 2021, Ghislandi, Rv. 280784 - 01;
Sez. 6, n. 1068 del 22/12/2015, dep. 2016, Marullo, Rv. 266538 - 01); ritenuto che il ricorso sollecita, nella sostanza, il vaglio previsto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., che tuttavia non è previsto per la ipotesi di declaratoria di improcedibilità per mancanza della querela; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025 Il Con estensore Il