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Ordinanza — n. 17986/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds do not match statutory requirements for sentencing appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17986/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's generic claim of lack of motivation failed to meet the specific statutory grounds required for challenging a sentencing agreement. The appellant argued the court lacked reasoning regarding responsibility, but the law restricts such appeals to issues like the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification errors, or penalty illegality. The Court ruled that since the legal qualification in the agreement did not differ from the original charge nor appear manifestly eccentric, the appeal fell outside the permissible scope.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing agreements are strictly limited to specific grounds; generic claims of lack of motivation are inadmissible unless the legal qualification is manifestly eccentric or differs from the original charge.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing agreement appeal legal qualification error manifest eccentricity correlation request sentence public prosecutor appeal procedural law Italy motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
2 sentenza ricorsa), l'assenza di motivazione in punto di responsabilità, è inammissibile, in quanto, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
278337-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390, art. 73, comma 5
in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 4453 del 14/01/2021, El Kholti
Sez. 6, n. 13836 del 16/01/2019, Talal
280373; conf., Sez. 6, n. 13836 del 16/01/2019, Talal, Rv.
Sez. 2, n. 20995 del 30/04/2024, Molon
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv.
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas
281116; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv.
Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIERA FLEITAS JUAN JOSÈ nato il 29/10/1956 avverso la sentenza del 10/12/2024 del TRIBUNALE di MILANOdadto, avviso l parti;' udita a a relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Viera Fleitas Juan Josè ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Milano, in composizione monocratica, del 10 dicembre 2024, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390; rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce, in maniera generica (v. p. 2 sentenza ricorsa), l'assenza di motivazione in punto di responsabilità, è inammissibile, in quanto, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ritenuto che quando valuta l'accordo per l'applicazione della pena, il giudice ha l'obbligo di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dando conto, seppure nella maniera succinta tipica del rito, del percorso motivazionale seguito, ma ciò è soprattutto rilevante nel caso in cui, in sede di accordo delle parti, sia stata data al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella formante oggetto dell'imputazione in origine contestata (Sez. 3, n. 4453 del 14/1/2021, El Kholti, Rv. 280373; conf., Sez. 6, n. 13836 del 16/01/2019, Talal, Rv. 275371 - 01); allorquando, invece, l'accordo delle parti intervenga sul fatto descritto sin dall'origine in imputazione, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi - non ricorrenti nella specie - di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 20995 del 30/04/2024, Molon, non mass.;

Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573 - 01); ritenuto che nella specie da nessun elemento (che il ricorrente neppure allega) è possibile evincere che sia stata data al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella formante oggetto dell'imputazione in origine contestata; né il ricorrente deduce una ipotesi in cui la qualificazione data risulti palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione; ritenuta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione;

Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025 Il