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Ordinanza — n. 17985/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17985/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17985/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ASRI RACHID nato il 20/09/1977 avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO; rilevato che El Asri Rachid ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova in data 6 novembre 2024, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Savona in data 1 dicembre 2023, con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390; rilevato che il motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità, è inammissibile, in quanto costituisce mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati: la Corte, infatti, ha valorizzato la condotta tenuta dal ricorrente alla vista dai militari, accelerando l'andatura del mezzo, ponendo in essere delle repentine svolte e quindi una brusca frenata, che consentiva al correo, materialmente in possesso del narcotico, di darsi alla fuga; egli, invece, non riuscì a darsi alla fuga perché bloccato dai militari, e spense i telefoni cellulari in suo possesso prima che costoro potessero impedirglielo (pp. 1, 3 e 4 sentenza ricorsa); ritenuto, in ogni caso, che le doglianze sono relative alla valutazione della prova ed alla ricostruzione del fatto, ovvero a profili riservati alla cognizione del giudice di merito, e quindi non deducibili in sede di legittimità, in presenza di una motivazione congrua, che da conto dell'iter logico giuridico e delle ragioni sottese della decisione; ritenuto, quanto alla ipotesi della mera connivenza non punibile, che il ricorrente non si confronta in alcun modo con la motivazione dei giudici di merito, e con la circostanza per cui, essendo alla guida del mezzo in cui sapeva essere custodito il narcotico, ha contribuito ad agevolare la commissione del reato ed è certamente chiamato a rispondere della condotta di trasporto cui pure fa riferimento l'imputazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17985/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390; rilevato che il motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità, è inammissibile, in quanto costituisce mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati: la Corte, infatti, ha valorizzato la condotta tenuta dal ricorrente alla vista dai militari, accelerando l'andatura del mezzo, ponendo in essere delle repentine svolte e quindi una brusca frenata, che consentiva al correo, materialmente in possesso del narcotico, di darsi alla fuga; egli, invece, non riuscì a darsi alla fuga perché bloccato dai militari, e spense i telefoni cellulari in suo possesso prima che costoro potessero impedirglielo (pp. 1, 3 e 4 sentenza ricorsa); ritenuto, in ogni caso, che le doglianze sono relative alla valutazione della prova ed alla ricostruzione del fatto, ovvero a profili riservati alla cognizione del giudice di merito, e quindi non deducibili in sede di legittimità, in presenza di una motivazione congrua, che da conto dell'iter logico giuridico e delle ragioni sottese della decisione; ritenuto, quanto alla ipotesi della mera connivenza non punibile, che il ricorrente non si confronta in alcun modo con la motivazione dei giudici di merito, e con la circostanza per cui, essendo alla guida del mezzo in cui sapeva essere custodito il narcotico, ha contribuito ad agevolare la commissione del reato ed è certamente chiamato a rispondere della condotta di trasporto cui pure fa riferimento l'imputazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti aiuto all'evasione di detenuti partecipazione al reato guida in stato di ebbrezza qualificata guida senza autorizzazione favoreggiamento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ASRI RACHID nato il 20/09/1977 avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che El Asri Rachid ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova in data 6 novembre 2024, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Savona in data 1 dicembre 2023, con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390; rilevato che il motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità, è inammissibile, in quanto costituisce mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati: la Corte, infatti, ha valorizzato la condotta tenuta dal ricorrente alla vista dai militari, accelerando l'andatura del mezzo, ponendo in essere delle repentine svolte e quindi una brusca frenata, che consentiva al correo, materialmente in possesso del narcotico, di darsi alla fuga; egli, invece, non riuscì a darsi alla fuga perché bloccato dai militari, e spense i telefoni cellulari in suo possesso prima che costoro potessero impedirglielo (pp. 1, 3 e 4 sentenza ricorsa); ritenuto, in ogni caso, che le doglianze sono relative alla valutazione della prova ed alla ricostruzione del fatto, ovvero a profili riservati alla cognizione del giudice di merito, e quindi non deducibili in sede di legittimità, in presenza di una motivazione congrua, che da conto dell'iter logico giuridico e delle ragioni sottese della decisione; ritenuto, quanto alla ipotesi della mera connivenza non punibile, che il ricorrente non si confronta in alcun modo con la motivazione dei giudici di merito, e con la circostanza per cui, essendo alla guida del mezzo in cui sapeva essere custodito il narcotico, ha contribuito ad agevolare la commissione del reato ed è certamente chiamato a rispondere della condotta di trasporto cui pure fa riferimento l'imputazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso