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Ordinanza — n. 17984/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic lack of motivation and non-exhausted grounds under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17984/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued a generic lack of motivation regarding criminal responsibility, but the court held that appeals against sentencing must strictly adhere to specific grounds listed in Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected because it raised issues outside the permissible scope for such appeals.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: Appeals against sentencing are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or legality of the penalty; generic complaints about lack of motivation are inadmissible.

Parole chiave

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appeal against sentencing inadmissible appeal Article 448 c.p.p. lack of motivation Cassation procedure motivi di cassazione motivi che possono invocarsi cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
390; rilevato che il motivo di ricorso, con cui si deduce, in maniera generica, l'assenza di motivazione in punto di responsabilità, è inammissibile, in quanto, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
278337-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco
pen.; ritenuta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione;
Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui
Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri
279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILATI DANIELE nato a ROMA il 09/08/1976 avverso la sentenza del 07/01/2025 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Daniele Pilati ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in composizione monocratica, del 7 gennaio 2025, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390; rilevato che il motivo di ricorso, con cui si deduce, in maniera generica, l'assenza di motivazione in punto di responsabilità, è inammissibile, in quanto, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; rilevato che ad analoghe conclusioni deve giungersi per il motivo riguardante il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; ritenuta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione;

Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025 Il Co re estensore DEPOSITATA II reside