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Ordinanza — n. 17983/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for re-litigating facts already decided by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17983/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ndiaye Cheikh inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of liability for drug trafficking, arguing it constituted a mere re-litigation of issues already thoroughly examined and dismissed by the appellate and trial courts. The court rejected this argument, noting that the appeal focused on evidentiary evaluation and factual reconstruction, which fall exclusively within the jurisdiction of the trial judge and are not reviewable in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely re-litigates facts and evidence already decided by the court of first instance, as such matters are reserved to the judge of the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-litigation of facts jurisdiction of merits drug trafficking conviction cassation review limits imputazione per reati di stupefacenti testimonianza della vittima confessione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390
rilevato che Ndiaye Cheikh ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 24 settembre 2024, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Genova in data 28 febbraio 2024, con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 75, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
148 del 2022 - le sanzioni previste dall'art. 75, comma 1, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 21832 del 22/02/2007
Sez. 2, n. 47081 del 04/10/2022
236370 - 01; principio ribadito anche da Sez. 2, n. 47081 del 04/10/2022, Di Pisa, Rv.
Corte cost. n. 148 del 2022
284191 - 01, con la precisazione che - come affermato dalla sentenza della Corte cost. n. 148 del 2022 - le sanzioni previste dall'art.
Sez. 3, Sentenza n. 2441 del 09/10/2014
Sez. 3, Sentenza n. 2441 del 09/10/2014, D' Onofrio, Rv.
Sez. 6, n. 39278 del 12/7/2013
261953 - 01; Sez. 6, n. 39278 del 12/7/2013, Forte, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE CHEIKH (CUI: 04EHBUB) nato il 08/09/1997 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Ndiaye Cheikh ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 24 settembre 2024, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Genova in data 28 febbraio 2024, con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390, per avere ceduto 2 dosi di cocaina al prezzo di euro 40,00; rilevato che il motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità, è inammissibile, in quanto costituisce mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati: la Corte, infatti, ha osservato che il ricorrente fu notato dalla polizia giudiziaria mentre cedeva degli ovuli, per come confermato poi dall'acquirente, oltre che dal sequestro dello stupefacente (pp. 1 e 2 sentenza ricorsa); ritenuto, in ogni caso, che le doglianze sono relative alla valutazione della prova ed alla ricostruzione del fatto, ovvero a profili riservati alla cognizione del giudice di merito, e quindi non deducibili in sede di legittimità, in presenza di una motivazione congrua, che da conto dell'iter logico giuridico e delle ragioni sottese della decisione; rilevato che il generico riferimento del ricorrente all'insufficienza delle dichiarazioni dell'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente (nella specie confortate dal rinvenimento del denaro e del narcotico), si scontra con il consolidato orientamento della Corte di cassazione, secondo il quale ove nei suoi confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti e come testimone in dibattimento, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l'uso personale (Sez.

U, n. 21832 del 22/02/2007, Morea Rv. 236370 - 01; principio ribadito anche da Sez. 2, n. 47081 del 04/10/2022, Di Pisa, Rv. 284191 - 01, con la precisazione che - come affermato dalla sentenza della Corte cost. n. 148 del 2022 - le sanzioni previste dall'art. 75, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non hanno natura punitiva, ma preventiva, sicché non è applicabile il principio espresso, in tema di diritto al silenzio nell'ambito di procedimenti amministrativi funzionali all'irrogazione di sanzioni di natura punitiva, dalla Corte di giustizia con sentenza 2 febbraio 2021 - causa C-481/19 D.B. contro Consob;

Sez. 3, Sentenza n. 2441 del 09/10/2014, D' Onofrio, Rv. 261953 - 01; Sez. 6, n. 39278 del 12/7/2013, Forte, Rv. 257037 - 01); o ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025 Il Cons r