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Ordinanza — n. 17982/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for late filing and procedural violations regarding drug trafficking conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17982/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a procedural violation regarding the late filing deadline and the repetition of previously rejected arguments. The appellant challenged a conviction for drug trafficking, arguing issues with notification and translation errors, but the lower court had already addressed these points. The Supreme Court rejected the appeal because it was submitted after the statutory thirty-day limit and reiterated claims already dismissed by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 544, secondo comma, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if filed after the statutory deadline and if it reiterates grounds already examined and rejected by the lower courts without new elements.

Parole chiave

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late appeal filing drug trafficking conviction procedural inadmissibility repetition of arguments statutory deadline violation diritto di traduzione difficoltà linguistiche grave deficienza del procedimento all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
2025, Miano, non mass.); ritenuto, in ogni caso, che il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, essendo stato proposto in data 20 gennaio 2025, quindi oltre il termine di giorni trenta previsto dall'art. 585, comma 1, lett.
Art. 544, secondo comma, cod. proc. pen.
- con decorrenza dal 19 dicembre 2024, e scadenza sabato 18 gennaio 2025 - essendosi provveduto al deposito delle motivazioni ai sensi dell'art. 544, secondo comma, cod.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, secondo periodo
3 sentenza ricorsa); considerato che l'elemento specializzante della non occasionalità della condotta, integrante l'aggravante speciale di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, Niecko
Sez. 2, n. 46139 del 28/10/2015, Reznikov
2024, Niecko, in motivazione; Sez. 2, n. 46139 del 28/10/2015, Reznikov, Rv.
Sez. 1, n. 2263 del 14/05/2014, Tahiri
265213 - 01; Sez. 1, n. 2263 del 14/05/2014, Tahiri, Rv.
Sez. 6, n. 28697 del 17/04/2012, Wu
261998 - 01; Sez. 6, n. 28697 del 17/04/2012, Wu, Rv.
Sez. 3, n. 5842 del 22/01/2025, Amendola
309, ricorre nel caso in cui l'agente, al momento del fatto, abbia già riportato almeno un precedente specifico (Sez. 3, n. 5842 del 22/01/2025, Amendola, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano
Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli
279549 — 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone
Sez. 7, n. 9779 del 14/02/2025, Azrouri
Sez. 7, n. 4985 del 17/12/2024, Miano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAWAD AYYOUB nato il 23/06/1999 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Mawad Ayyoub ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova, in data 4 dicembre 2024, ha confermato la sentenza del 8 aprile 2024 con cui il Tribunale di Massa lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 6.000 di multa per detenzione e cessione di stupefacente del tipo cocaina; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione della legge processuale, con riferimento alla notifica all'imputato della sentenza di primo grado e di una errata traduzione (poiché relativa ad altro processo) è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatto riportati: la Corte, infatti, ha escluso che il ricorrente non conoscesse la lingua italiana, in forza dell'analisi di serie di indicatori fattuali, tra loro convergenti (pp. 1 - 3 sentenza ricorsa) non oggetto di alcun vaglio critico da parte dello stesso ricorrente; ritenuto, inoltre, che l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana spetta al giudice di merito, costituendo un'indagine di mero fatto non censurabile in sede di legittimità se motivato in termini corretti ed esaustivi (Sez.

U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, in motivazione; Sez. 2, n. 46139 del 28/10/2015, Reznikov, Rv. 265213 - 01; Sez. 1, n. 2263 del 14/05/2014, Tahiri, Rv. 261998 - 01; Sez. 6, n. 28697 del 17/04/2012, Wu, Rv. 253250 - 01); rilevato, quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione con riguardo al carattere non occasionale della condotta, è reiterativo di analoga doglianza proposta alla Corte territoriale, e da questa disattesa attraverso il riferimento ai due precedenti specifici ed alla ripetizione giornaliera della condotta (p. 3 sentenza ricorsa); considerato che l'elemento specializzante della non occasionalità della condotta, integrante l'aggravante speciale di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ricorre nel caso in cui l'agente, al momento del fatto, abbia già riportato almeno un precedente specifico (Sez. 3, n. 5842 del 22/01/2025, Amendola, Rv. 287441 - 01); rilevato, quanto al terzo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, la pessima biografia penale), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 -01;

Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01); pertanto, viene in rilievo un giudizio di fatto che può essere sostenuto dalla indicazione delle sole ragioni preponderanti della decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata con il ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 7, n. 9779 del 14/02/2025, Azrouri, non mass.; Sez. 7, n. 4985 del 17/12/2024, dep. 2025, Miano, non mass.); ritenuto, in ogni caso, che il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, essendo stato proposto in data 20 gennaio 2025, quindi oltre il termine di giorni trenta previsto dall'art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - con decorrenza dal 19 dicembre 2024, e scadenza sabato 18 gennaio 2025 - essendosi provveduto al deposito delle motivazioni ai sensi dell'art. 544, secondo comma, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende