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Ordinanza — n. 17978/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic recidivism argument already fully examined by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17978/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Simone Scalia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Scalia argued that the lower courts failed to exclude recidivism, but the appellate court had already determined his organized criminal activity precluded occasional re-offending. The supreme court rejected this as a generic, repetitive argument lacking specific legal grounds, ruling that the lower judges correctly assessed his increased danger beyond mere formal recurrence.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. n. 390/1990; Art. 366 c.p.p.: An appeal alleging a failure to exclude recidivism is inadmissible if it merely reiterates a generic argument already thoroughly examined and dismissed by the lower courts regarding the defendant's organized criminal activity.

Parole chiave

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recidivism exclusion organized criminal activity inadmissible appeal repetitive argument Corte di Cassazione penal recidivism procedural inadmissibility recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. n. 390/1990
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALIA SIMONE nato a ACIREALE il 14/11/1993 avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Simone Scalia ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 16 ottobre 2024, di conferma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania il 29 febbraio 2024, con la quale è stato condannato alla pena di anni 4 mesi 4 di reclusione ed euro 18.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 390; rilevato che il motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata esclusione della recidiva è inammissibile, in quanto, oltre ad essere genericamente formulato, costituisce mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati: la Corte, infatti, ha osservato che il ricorrente aveva imbastito una attività organizzata e non certo episodica, tale da escludere che si sia trattato di una occasionale ricaduta nel reato (pp. 3 e 4 sentenza ricorsa), come invece afferma il ricorrente, con doglianza anche intrinsecamente aspecifica; ritenuto, pertanto, che contrariamente a quanto affermato in ricorso, i giudici di merito non si sono limitati a dedurre la maggiore pericolosità del prevenuto dalla sola ricaduta nel reato, dunque da un dato meramente formale; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025 Il CorskI ere estensore Il Presid