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Ordinanza — n. 17974/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterating already reviewed grounds on drug trafficking conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17974/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued for omitted reasoning regarding criminal responsibility and the application of Article 73, Paragraph 5 of the Drug Trafficking Law, but the lower courts had already thoroughly addressed these points. The supreme court rejected these claims as mere repetitions of previously dismissed arguments without new evidence or legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 390/1990: Appeals that merely reiterate grounds already adequately examined and rejected by the lower courts are inadmissible, as the principle of double jeopardy precludes re-litigation of identical issues.

Parole chiave

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inadmissible appeal drug trafficking conviction omitted reasoning Article 73 Paragraph 5 reiteration of grounds criminal responsibility recidivism assessment inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 390/1990
3 sentenza di primo grado); considerato che il secondo motivo con cui si lamenta il mancato riconoscimento della ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico
Sez. 3, n. 33103 del 16/04/2024, Frisco
247911-01; Sez. 3, n. 33103 del 16/04/2024, Frisco, non mass.; Sez.
Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Tramentozzi
33103 del 16/04/2024, Frisco, non mass.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Tramentozzi, Rv.
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PONZO ROMANO nato a NAPOLI il 18/04/1971 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Romano Ponzo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 16 settembre 2024, che ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 1 febbraio 2024, con cui è stato condannato alla pena di anni 2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione, ed euro 5.738,00 di multa, per aver detenuto a fini di cessione, e ceduto, sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta omessa motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatto riportati: i giudici di merito hanno infatti valorizzato il comportamento tenuto dal Ponzo, che appena sceso dalla macchina si recava nei pressi del masso dove era occultato lo stupefacente, che recuperava, per poi cedere al Galvani, che si trovava con lui in auto (p. 2 sentenza ricorsa; pp. 2 e 3 sentenza di primo grado); sicché, contrariamente all'assunto difensivo (p. 1 ricorso), la motivazione esiste ed è esente dai vizi denunciabili in sede di legittimità; rilevato, inoltre, che i giudici di merito hanno spiegato le ragioni per le quali doveva ritenersi inverosimile la tesi difensiva del ritrovamento casuale del narcotico (pp. 2 e 3 sentenza ricorsa; p. 3 sentenza di primo grado); considerato che il secondo motivo con cui si lamenta il mancato riconoscimento della ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 390, è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici di merito, i quali hanno valorizzato il dato ponderale, la contemporanea presenza di diverse tipologie di sostanze e le modalità particolarmente insidiose dell'azione posta in essere dal Ponzo, gravato da plurimi precedenti specifici (p. 3 sentenza ricorsa; pp. 3 e 4 sentenza di primo grado); ritenuto che, in tal modo, i giudici hanno fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di legittimità secondo il quale la fattispecie di cui al comma 5 è configurabile «solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio» (Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911-01; Sez. 3, n. 33103 del 16/04/2024, Frisco, non mass.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Tramentozzi, Rv. 284984 — 01); considerato che anche la più recente pronuncia resa dalla Corte di cassazione, nella sua massima composizione (Sez. U, n. 51063 27/09/2018, Murolo) ha ribadito che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione; ritenuto, quanto al terzo motivo di ricorso, con cui si deduce difetto di motivazione quanto al riconoscimento della recidiva, che i giudici di merito hanno congruamente motivato la decisione, richiamando i precedenti penali, tali da dimostrare la perdurante inclinazione a delinquere e l'indifferenza al rispetto della legge nonostante le pregresse condanne, segnalando inoltre come la condotta per cui è processo, lungi dal costituire una occasionale ricaduta nell'illecito, denoti la maggiore pericolosità del ricorrente (p. 3 sentenza ricorsa); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d