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Ordinanza — n. 17973/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on sentencing as it falls within trial judge's discretionary power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17973/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the sentencing decision was within the trial judge's discretionary authority. The appellant argued for a vizio di motivazione regarding the penalty calculation, but the court found the reasoning sufficient and not arbitrary. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that sentencing falls within the trial judge's discretion and is immune from cassation review unless the reasoning is arbitrary or illogical, provided sufficient motivation exists.

Parole chiave

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sentencing discretion cassation review vizio di motivazione penal code provisions judicial reasoning inadmissible appeal penal policy commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano
Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli
279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 4, n. 11620 del 26/02/2025, Palma
pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 4, n. 11620 del 26/02/2025, Palma, non mass.;
Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre
Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv.
Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso
276932 - 01; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELEZI SUELD nato il 25/10/1993 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Elezi Sueld ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 16 settembre 2024, di conferma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Castrovillari in data 28 novembre 2023, con la quale è stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 14.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390; rilevato che il motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, è manifestamente infondato; ritenuto, infatti, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (sentenza ricorsa, p. 1, con riguardo al numero di dosi ricavabili ed alle altre modalità del fatto), fermo restando che l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, non essendo invece necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 -01); posto che la pena base è stata determinata in misura comunque inferiore al "medio edittale", e che questa Corte ha già precisato che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 4, n. 11620 del 26/02/2025, Palma, non mass.;

Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; I

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025 Il Consi7 esten