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Ordinanza — n. 17972/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic lack of reasoning on liability under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17972/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Hasan Sinaj's appeal against the preliminary judge's sentencing order inadmissible without formalities. The appellant argued a generic lack of reasoning regarding criminal liability, but the court held that appeals against sentencing must strictly address specific grounds like the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or penalty legality. Consequently, the appeal was rejected because it raised grounds outside the statutory list of admissible reasons.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing orders are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, correlation, legal qualification, or penalty legality; generic defects like lack of reasoning on liability are inadmissible.

Parole chiave

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appeal against sentencing inadmissible appeal criminal procedure code legal qualification procedural admissibility disoccupazione imputabile a colpa dell'assicurato evasione all'obbligo di contribuzione appropriazione indebita di trattenute salariali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
390; rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce, in maniera generica, l'assenza di motivazione in punto di responsabilità, è inammissibile, in quanto, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
278337-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco
pen.; ritenuta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione;
Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui
Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINAJ HASAN nato il 27/08/1991 avverso la sentenza del 09/01/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Sinaj Hasan ricorre avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pavia del 9 gennaio 2025, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390; rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce, in maniera generica, l'assenza di motivazione in punto di responsabilità, è inammissibile, in quanto, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; rilevato che ad analoghe conclusioni deve giungersi quanto al mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen.; ritenuta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione;

Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025 e estensore DEPOSiTATA II p