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Ordinanza — n. 17971/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissible grounds regarding sentencing and legal application in plea agreements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17971/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Antonio Maniscalco and Federico Lo Manto inadmissible without formalities. The appellants raised specific grievances regarding sentencing determination and the legal characterization of crime continuation versus absorption within a plea agreement context. The court ruled these grounds inadmissible because they do not fall within the permissible scope of review for plea agreements, which is limited to the formation of the party's will, prosecutor consent, and divergent judicial pronouncements.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In plea agreements, appeals are admissible only regarding the formation of the party's will, prosecutor consent, and divergent judicial pronouncements, while grievances concerning sentencing determination or waived grounds are inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Plea Agreement Appeals Inadmissible Grounds Sentencing Determination Crime Continuation Absorption concorso di reati condono delle spese procedurali pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
rilevato che Antonio Maniscalco e Federico Lo Manto ricorrono avverso la sentenza emessa, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
278170 - 01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
rilevato che Antonio Maniscalco e Federico Lo Manto ricorrono avverso la sentenza emessa, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LO MANTO FEDERICO nato a MUSSOMELI il 06/02/1977 MANISCALCO ANTONIO nato a CALTANISSETTA il 10/11/1973 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA( dato avviso alle [5-arti; udita lai-elazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Antonio Maniscalco e Federico Lo Manto ricorrono avverso la sentenza emessa, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Caltanissetta in data 6 giugno 2024; rilevato che Antonio Maniscalco lamenta, in maniera del tutto aspecifica, vizi inerenti alla determinazione della pena, ovvero un motivo non consentito; rilevato che Federico Lo Manto lamenta erronea applicazione della legge penale quanto al riconoscimento della continuazione tra i reati e non invece l'assorbimento, ovvero un motivo non consentito; ritenuto, infatti, che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 20