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Ordinanza — n. 17970/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic legal qualification error not meeting strict statutory requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17970/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a generic legal error in the GIP's sentencing agreement, but the Court held that such errors are only admissible if they constitute a manifest error of qualification. Since the qualification in the agreement matched the original charge, the appellant failed to meet the strict threshold required to challenge the legal characterization.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal based on an alleged error in the legal qualification of facts within a sentencing agreement is inadmissible unless the error amounts to a manifest error, which requires the qualification to be immediately obvious and eccentric to the original charge.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility legal qualification error sentencing agreement manifest error threshold GIP sentencing decision revoca disciplinare protezione dalla disdetta licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
275371 - 01); allorquando, invece, l'accordo delle parti intervenga sul fatto descritto sin dall'origine in imputazione, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
278337-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390
73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390; rilevato che il ricorrente deduce, in maniera del tutto generica, l'erronea qualificazione giuridica del fatto (p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 4453 del 14/1/2021, El Kholti
Sez. 6, n. 13836 del 16/01/2019, Talal
280373; conf., Sez. 6, n. 13836 del 16/01/2019, Talal, Rv.
Sez. 2, n. 20995 del 30/04/2024, Molon
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv.
Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino
283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv.
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas
281116; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv.
Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco
279573 - 01); ritenuta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez.
Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui
19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAROUALI ABDELKRIM (CUI 04WNV4R) nato il 02/04/1992 avverso la sentenza del 05/12/2024 del GIP TRIBUNALE di LODIffi. --aT/v--Cso alle parti; - udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Abdelkrim Zarouali ricorre avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lodi del 5 dicembre 2024, con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena richiesta in ordine a plurime condotte ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390; rilevato che il ricorrente deduce, in maniera del tutto generica, l'erronea qualificazione giuridica del fatto (p. 1 ricorso); ritenuto che quando valuta l'accordo per l'applicazione della pena, il giudice ha l'obbligo di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dando conto, seppure nella maniera succinta tipica del rito, del percorso motivazionale seguito, ma ciò è soprattutto rilevante nel caso in cui, in sede di accordo delle parti, sia stata data al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella formante oggetto dell'imputazione in origine contestata (Sez. 3, n. 4453 del 14/1/2021, El Kholti, Rv. 280373; conf., Sez. 6, n. 13836 del 16/01/2019, Talal, Rv. 275371 - 01); allorquando, invece, l'accordo delle parti intervenga sul fatto descritto sin dall'origine in imputazione, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi - non ricorrenti nella specie - di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 20995 del 30/04/2024, Molon, non mass.;

Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573 - 01); ritenuta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,