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Ordinanza — n. 17969/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of motivation grounds not listed in Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17969/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a sentencing order based on a generic claim of lack of motivation regarding responsibility, which falls outside the specific grounds permitted for cassation under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that appeals against sentencing orders are strictly limited to issues of the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification of facts, or illegality of the penalty, rejecting the broader argument.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing orders are strictly limited to specific grounds; generic claims of lack of motivation are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal sentencing order legal qualification of facts Code of Criminal Procedure lack of motivation violazione degli oneri dell'autorizzazione abusivismo edilizio norme edilizie comunali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
275371 - 01); allorquando, invece, l'accordo delle parti intervenga sul fatto descritto sin dall'origine in imputazione, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
278337-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390
pen., gli è stata applicata la pena richiesta in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 4453 del 14/01/2021, El Kholti
Sez. 6, n. 13836 del 16/01/2019, Talal
280373; conf., Sez. 6, n. 13836 del 16/01/2019, Talal, Rv.
Sez. 2, n. 20995 del 30/04/2024, Molon
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gannal
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gannal, Rv.
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas
281116; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv.
Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAFID SOUFIANE nato il 20/06/2003 avverso la sentenza del 27/11/2024 del TRIBUNALE di MILANO— n ato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Hafid Soufiane ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Milano, in composizione monocratica, del 27 novembre 2024, con la quale, ai sensi degli artt.444 e ss. cod. proc. pen., gli è stata applicata la pena richiesta in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390; rilevato che il ricorrente deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto; ritenuto che quando valuta l'accordo per l'applicazione della pena, il giudice ha l'obbligo di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dando conto, seppure nella maniera succinta tipica del rito, del percorso motivazionale seguito, ma ciò è soprattutto rilevante nel caso in cui, in sede di accordo delle parti, sia stata data al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella formante oggetto dell'imputazione in origine contestata (Sez. 3, n. 4453 del 14/1/2021, El Kholti, Rv. 280373; conf., Sez. 6, n. 13836 del 16/01/2019, Talal, Rv. 275371 - 01); allorquando, invece, l'accordo delle parti intervenga sul fatto descritto sin dall'origine in imputazione, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi - non ricorrenti nella specie - di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 20995 del 30/04/2024, Molon, non mass.;

Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gannal, Rv. 283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573 - 01); rilevato che il motivo di ricorso, con cui si deduce, in maniera generica, l'assenza di motivazione in punto di responsabilità, è inammissibile, in quanto, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ritenuta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione;

Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così