Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic legal qualification error not meeting strict statutory requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a generic legal error in the lower court's sentencing agreement, but the Court held that such errors are only admissible if they constitute a manifest error of law. Since the qualification error did not meet this high threshold, the appeal was rejected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal challenging the legal qualification of facts in a sentencing agreement is inadmissible unless it demonstrates a manifest error of law, which requires the qualification to be immediately obvious and devoid of any room for debate.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACHECO NIEVES IVAN JESUS nato il 24/07/2000 avverso la sentenza del 17/12/2024 del GIP TRIBUNALE di PALMI— dato avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che Ivan Jesus Pacheco Nieves ricorre avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palmi del 17 dicembre 2024, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390; rilevato che il ricorrente deduce, in maniera del tutto generica, l'erronea qualificazione giuridica del fatto (p. 1 ricorso); ritenuto che quando valuta l'accordo per l'applicazione della pena, il giudice ha l'obbligo di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dando conto, seppure nella maniera succinta tipica del rito, del percorso motivazionale seguito, ma ciò è soprattutto rilevante nel caso in cui, in sede di accordo delle parti, sia stata data al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella formante oggetto dell'imputazione in origine contestata (Sez. 3, n. 4453 del 14/1/2021, El Kholti, Rv. 280373; conf., Sez. 6, n. 13836 del 16/01/2019, Talal, Rv. 275371 - 01); allorquando, invece, l'accordo delle parti intervenga sul fatto descritto sin dall'origine in imputazione, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi - non ricorrenti nella specie - di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 20995 del 30/04/2024, Molon, non mass.;
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573 - 01); ritenuta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025 Il Ci siQl es