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Ordinanza — n. 17967/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug possession conviction citing lack of minor offense indicators.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17967/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Francesco Gelfo's appeal inadmissible regarding his conviction for possessing hashish, marijuana, and cocaine. Gelfo argued the lower courts failed to recognize the 'minor offense' exception under Article 73 of the Drug Law, but the Court found the presence of multiple drug types, packaging tools, and unexplained cash outweighed any mitigating factors. The decision upheld that the lower courts correctly applied established precedent requiring all statutory indicators to be considered, concluding the conduct did not qualify as a minor offense.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390; The exception for minor criminal offensiveness applies only when all statutory indicators are negatively absorbed, meaning the presence of any single aggravating factor precludes the finding of minor offensiveness.

Parole chiave

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minor offense exception drug possession conviction Article 73 Drug Law inadmissible appeal multiple drug types detenzione di stupefacenti causa di sequestro dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico
Sez. 3, n. 33103 del 16/04/2024, Frisco
247911-01; Sez. 3, n. 33103 del 16/04/2024, Frisco, non mass.; Sez.
Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Trannentozzi
33103 del 16/04/2024, Frisco, non mass.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Trannentozzi, Rv.
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano
Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli
279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv.
Sez. 7, n. 9779 del 14/02/2025, Azrouri
Sez. 7, n. 4985 del 17/12/2024, Miano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GELF0 FRANCESCO nato a PALERMO il 07/02/1990 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Francesco Gelfo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 17 settembre 2024, che in riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 7 novembre 2023, lo ha condannato alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, per aver detenuto a fini di cessione sostanza stupefacente del tipo hashish, marijuana e cocaina; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta omessa motivazione quanto al mancato riconoscimento della ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390, è inammissibile, poiché manifestamente infondato, e comunque in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argonnentativo logico e coerente con i dati di fatto riportati: i giudici di merito hanno infatti valorizzato il dato ponderale, il rinvenimento di diversi tipi di stupefacente (detenuto all'interno di un magazzino sorvegliato da vedette) e della strumentazione necessaria per il confezionamento, oltre ad una cospicua somma di denaro contante, di provenienza ingiustificata (pp. 1 - 5 sentenza ricorsa); ritenuto che, in tal modo, i giudici hanno fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di legittimità secondo il quale la fattispecie di cui al comma 5 è configurabile «solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio» (Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911-01; Sez. 3, n. 33103 del 16/04/2024, Frisco, non mass.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Trannentozzi, Rv. 284984 - 01); considerato che anche la più recente pronuncia resa dalla Corte di cassazione, nella sua massima composizione (Sez. U, n. 51063 27/09/2018, Murolo) ha ribadito che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione; rilevato, quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce difetto di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, l'allarmante personalità del ricorrente, testimoniata dalla pessima biografia penale, tale da giustificare il riconoscimento della recidiva pluriaggravata; l'assenza di elementi positivi di valutazione), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 -01;

Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01), e fermo restando che l'ammissione del Gelfo è stata ritenuta probatoriamente inerte (p. 8 sentenza di primo grado; p. 5 sentenza ricorsa); considerato che, pertanto, viene in rilievo un giudizio di fatto che può essere sostenuto dalla indicazione delle sole ragioni preponderanti della decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata con il ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 7, n. 9779 del 14/02/2025, Azrouri, non mass.; Sez. 7, n. 4985 del 17/12/2024, dep. 2025, Miano, non mass.); ritenuto, quanto al terzo motivo di ricorso, con cui si deduce difetto di motivazione quanto al riconoscimento della recidiva, che i giudici di merito hanno congruamente motivato la decisione, richiamando i numerosi precedenti penali, tali da dimostrare la perdurante inclinazione a delinquere e l'indifferenza al rispetto della legge nonostante le pregresse condanne, segnalando inoltre come la condotta per cui è processo, lungi dal costituire una occasionale ricaduta nell'illecito, denoti la maggiore pericolosità del ricorrente (pp. 8 e 9 sentenza di primo grado; pp. 5 e 6 sentenza ricorsa); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così