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Ordinanza — n. 17964/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for citing a ground not permitted by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17964/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Girone Giuseppe inadmissible without formalities. The lower court had sentenced him to one year and two months of imprisonment plus a fine for a specific offense. The appellant argued that the sentence violated provisions regarding the exclusion of punishability due to the minor nature of the act, but this ground was not listed in the statute as a permissible reason for cassation. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds cited do not fall within the specific list of admissible grounds, such as those relating to the defendant's will, legal qualification, or legality of the penalty.

Parole chiave

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inadmissible appeal cassation grounds exclusion of punishability procedural law minor offense imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5 -bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 19 dicembre 2024 il Tribunale di Bari ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Girone Giuseppe la pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art.
art. 131-bis cod. pen
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 131-bis cod. pen., per non essere stata riconosciuta la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIRONE GIUSEPPE nato a BARI il 07/11/1988 avverso la sentenza del 19/12/2024 del TRIBUNALE di BARI[dato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; o

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 19 dicembre 2024 il Tribunale di Bari ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Girone Giuseppe la pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 131-bis cod. pen., per non essere stata riconosciuta la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il