Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of permitted grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ortalizio Oronzo inadmissible without formalities. The appellant argued a lack of reasoning regarding potential acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but this ground was not permitted under Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal must be declared inadmissible without formalities if the grounds cited do not fall within the specific list of admissible grounds for cassation.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORTALIZIO ORONZO nato a BARI il 25/06/1979 avverso la sentenza del 25/11/2024 del TRIBUNALE di BARI[dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 25 novembre 2024 il Tribunale di Bari ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Ortalizio Oronzo la pena di anni due, mesi tre, giorni dieci di reclusione ed euro 5.200,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11 marzo 2025 Il