Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-justiciable factual re-evaluation claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant attempted to re-evaluate factual evidence regarding his mother's cohabitation. The appellant argued that the lower court failed to prove his criminal responsibility under Article 95 of the relevant decree. The court ruled that such factual assessments fall exclusively within the jurisdiction of the trial judge and cannot be challenged on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, lett. e), cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot re-read factual elements or substitute its own evaluation of evidence, reserving such discretion solely to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALIDONNA SALVATORE nato a LAMEZIA TERME il 15/01/1974 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 19 febbraio 2024 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Lamezia Terme del 14 giugno 2021 con cui Calidonna Salvatore era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con due distinti motivi, violazione di legge in riferimento all'art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002 e vizio di motivazione nelle forme della motivazione apparente, lamentando l'insussistenza della sua responsabilità penale in ordine al reato ascrittogli, per non essere stata comprovata la ritenuta convivenza con la di lui madre.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Deve essere ribadito, infatti, come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01).
La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).
In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come il ricorrente in realtà invochi, con le indicate doglianze, un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale per affermare la sua responsabilità penale in ordine al reato contestatogli (cfr. p. 1).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11 mar