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Ordinanza — n. 17961/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeals for inadmissibility regarding non-reassessable facts and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17961/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeals by two defendants inadmissible due to non-deducible grounds. The appellants argued for a re-evaluation of factual elements and the denial of generic mitigating circumstances, claiming excessive sentencing. The court ruled that appellate courts' factual assessments and sentencing choices are exclusive to the trial judge and cannot be re-examined in a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of evidence and sentencing discretion reserved to the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibited sentencing discretion exclusive generic mitigating circumstances legality proceeding limits sanzioni penali riscossione di pene pecuniarie pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett.
Art. 133 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
artt. 110 cod. pen
art. 62-bis cod. pen
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita
In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali
271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi
258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MASTRUZZO IVAN nato a CINQUEFRONDI il 18/09/1988 PERFIDIO PANTALEONE nato a CINQUEFRONDI il 16/10/1987 avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 27 marzo 2024 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Vibo Valentia del 22 ottobre 2020 con cui Perfidio Pantaleone e Mastruzzo Ivan erano stati condannati, rispettivamente, alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 1.000,00 di multa (Perfidio Pantaleone) e di mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa (Mastruzzo Ivan) in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro difensori, deducendo, con due differenti atti: violazione di legge in ordine al disposto riconoscimento della responsabilità penale; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche (Perfidio Pantaleone); violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'erronea configurazione della responsabilità penale; violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'eccessiva entità del trattamento sanzionatorio inflitto, nonché in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Mastruzzo Ivan).

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riferimento alla prima doglianza eccepita da entrambi i ricorrenti, deve essere osservato come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01). La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).

In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come i ricorrenti in realtà invochino un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova e di qualificazione dei fatti delittuosi, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale per affermare la loro responsabilità penale in ordine al reato contestatogli (cfr. pp. 3 e s.). 2.2.

Parimenti inammissibile è la censura con cui i due ricorrenti hanno lamentato la mancata concessione in loro favore delle circostanze attenuanti generiche, considerato che la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. agli imputati, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (cfr. p. 4 della sentenza impugnata). 2.3.

Il Collegio rileva, infine, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa, anche con riguardo all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio inflitto ai due ricorrenti. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1111 m