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Ordinanza — n. 17960/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-deducible ground regarding exclusion of punishability for minor offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17960/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the ground raised regarding the exclusion of punishability for a minor offense was not deducible at this stage of proceedings. The appellant argued that the lower court failed to grant this exclusion, but the Court noted that the relevant statute requires the judge to assess specific indices of the offense's minor nature and the non-habitual nature of the behavior. The Court determined that the lower court correctly identified these elements in its reasoning, thereby negating the possibility of applying the exclusion provision.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The appeal must be dismissed if the ground invoked concerns the exclusion of punishability for a minor offense, as the lower court's assessment of the required indices regarding the offense's minor nature and the non-habitual nature of the behavior is not subject to review on this specific ground.

Parole chiave

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exclusion of punishability minor offense non-habitual behavior indices of minor nature inadmissible appeal exhaustion of grounds lower court assessment guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
2 e s.) per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell'ipotesi disciplinata dall'art. 131-bis cod.
Art. 133, first paragraph, c.p.
Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod.
Art. 186, paragraph 2, letter b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Con sentenza del 7 giugno 2024 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Castrovillari dell'Il gennaio 2023 con cui Recchia Giancarlo era stato condannato alla pena di mesi uno di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 131-bis cod. pen
2 e s.) per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell'ipotesi disciplinata dall'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01
Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RECCHIA GIANCARLO nato a CASTROVILLARI il 22/08/1970 avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; v v v 7 z'''

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 7 giugno 2024 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Castrovillari dell'Il gennaio 2023 con cui Recchia Giancarlo era stato condannato alla pena di mesi uno di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge, nonché omessa, contraddittoria e illogica motivazione in ordine alla mancata concessione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Con riferimento all'invocata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, infatti, deve essere osservato come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l'indice- criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.

Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01). Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indicati nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito (cfr. pp. 2 e s.) per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell'ipotesi disciplinata dall'art. 131-bis cod. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. • Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma I'll marzo 2025 Il Consigliere estens