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Ordinanza — n. 17958/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to improper legal ground under Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17958/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the sole ground raised did not fall within the permitted exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code. The appellant challenged the lower court's conviction by arguing a violation of Article 129 regarding the omission of reasons for acquittal, which the court found irrelevant to the statutory grounds for admissibility. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds raised do not pertain to the expression of the accused's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty or security measure.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Inadmissible Appeal Statutory Grounds Article 448 Procedural Costs pena pecuniaria sospesa pene e misure pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Perugia ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Zeddini Hassen la pena di anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine a tre ipotesi di reato ex artt.
Art. 110 cod. pen.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 129 cod. proc. pen.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa indicazione delle ragioni del suo mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Perugia ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Zeddini Hassen la pena di anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine a tre ipotesi di reato ex artt.
artt. 110 cod. pen
pen., a Zeddini Hassen la pena di anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine a tre ipotesi di reato ex artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, D.P.R.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa indicazione delle ragioni del suo mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZEDDINI HASSEN nato il 02/05/1983 avverso la sentenza del 21/11/2024 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAgato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 21 novembre 2024 il G.I.P. del Tribunale di Perugia ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Zeddini Hassen la pena di anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine a tre ipotesi di reato ex artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa indicazione delle ragioni del suo mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Pres