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Ordinanza — n. 17954/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17954/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17954/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORO ADRIANA nato a ROMA il 22/01/1971 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; Se-reer.40,‹ 1. Con sentenza del 115 otto?) la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 23 ottobre 2018 con cui Oro Adriana era stata condannata alla pena di mesi due di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai motivi di riconoscimento della sua responsabilità penale.

Regesto Legislator

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art. 590-bis cod. pen; Ordinanza — n. 17954/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza del 115 otto?) la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 23 ottobre 2018 con cui Oro Adriana era stata condannata alla pena di mesi due di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai motivi di riconoscimento della sua responsabilità penale.

Parole chiave

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abbandono per lesioni personali abbandono del procedimento per infrazione stradale motivi di cassazione inesigibile malgrado lesioni salute contenzioso dell'assicurazione invalidità revisione delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 590-bis cod. pen
Con sentenza del 115 otto?) la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 23 ottobre 2018 con cui Oro Adriana era stata condannata alla pena di mesi due di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 590-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORO ADRIANA nato a ROMA il 22/01/1971 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Se-reer.40,‹ 1. Con sentenza del 115 otto?) la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 23 ottobre 2018 con cui Oro Adriana era stata condannata alla pena di mesi due di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai motivi di riconoscimento della sua responsabilità penale.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Deve essere ribadito, infatti, come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01).

La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).

In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come la ricorrente in realtà invochi, con l'indicata doglianza, un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale per affermare la sua responsabilità penale in ordine al reato contestatole (cfr. pp. 3 e s.).3.

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11 ma