Ordinanza — n. 17953/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 13 dicembre 2024 il Tribunale di Bologna ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Karaoui Chamseddine la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A) e 337 cod. pen. (capo B) Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con unico motivo, violazione dell'art. 545- bis cod. pen. per mancata sostituzione della sanzione detentiva con una delle pene sostitutive previste dall'art. 53 I. 24 novembre 1981, n. 689.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 545- bis cod. pen; Ordinanza — n. 17953/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., a Karaoui Chamseddine la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A) e 337 cod. pen. (capo B) Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con unico motivo, violazione dell'art. 545- bis cod. pen. per mancata sostituzione della sanzione detentiva con una delle pene sostitutive previste dall'art. 53 I. 24 novembre 1981, n. 689.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARAOUI CHAMSEDDINE ( CUI 05POUVF ) nato il 30/01/1993 avverso la sentenza del 13/12/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; "7'7"
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 13 dicembre 2024 il Tribunale di Bologna ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Karaoui Chamseddine la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A) e 337 cod. pen. (capo B) Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con unico motivo, violazione dell'art. 545- bis cod. pen. per mancata sostituzione della sanzione detentiva con una delle pene sostitutive previste dall'art. 53 I. 24 novembre 1981, n. 689.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Assume troncante rilievo, infatti, rispetto all'invocata sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive previste dall'art. 53 I. n. 689 del 1981, il principio espresso da questa Corte di legittimità per cui il disposto dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. che prevede, per il caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, l'obbligo per il giudice di dare avviso alle parti della possibilità della sua conversione in una sanzione sostitutiva, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma che, per ragioni di carattere testuale e sistematico, risulta dettata esclusivamente per il giudizio ordinario (così, espressamente, Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, Melluso, Rv. 285690- 01; Sez. 4, n. 32357 del 09/05/2023, D'Ambrosio, Rv. 284925-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11 marzo 2025