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Ordinanza — n. 17952/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming trial court misinterpreted defendant's interrogation testimony.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17952/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements or reinterpret evidence. The appellant argued the lower court incorrectly assessed his interrogation during the arrest validation hearing, but the Court found this a non-justiciable error of fact. Consequently, the appeal was rejected because the alleged misinterpretation of testimony did not affect the overall conviction supported by multiple corroborating facts.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding, limiting its review to legal vices of motivation rather than substantive factual disputes.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility re-evaluation of facts misinterpretation of evidence trial court discretion Italian criminal procedure recidiva nell'infrazione dipendenza da sostanze testimonianza inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Con sentenza del 18 ottobre 2024 la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Rieti del 9 maggio 2024 con cui Anorue Chibuzo era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita
In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.
Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F.
anche, in termini conformi, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANORUE CHIBUZO nato il 20/05/1985 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 18 ottobre 2024 la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Rieti del 9 maggio 2024 con cui Anorue Chibuzo era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'interrogatorio di garanzia da lui reso nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto, di cui sarebbe stato travisato il contenuto.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Deve essere ribadito, infatti, come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01).

La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).

In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come il ricorrente in realtà invochi un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale (cfr. pp. 3 e s.). 2.1.

D'altro canto, la ritenuta erronea considerazione del contenuto delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso dell'interrogatorio di garanzia non può assumere rilievo alcuno nell'ambito della fattispecie in esame, essendo stata fondata la sua colpevolezza anche su ulteriori e plurimi elementi di riscontro (cfr. par. 2.4, 2.5 e 2.6. della sentenza impugnata), per cui deve trovare applicazione il principio espresso da questa Corte di legittimità per cui ai fini della deducibilità del vizio di "travisamento della prova", che si risolve nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (così, espressamente, Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085- 01), nel caso di specie del tutto insussistente.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i