Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of deducible grounds for excessive penalty review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not deducible in this stage of proceedings. The appellant argued for excessive sentencing and omitted general mitigating circumstances, but the Court noted that detailed justification is only required for sentences near the maximum or above average. Since the imposed penalty was moderate, the lower court's reasoning remained unassailable and consistent with established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: Detailed motivation regarding sentencing criteria is required only when the penalty is near the maximum or exceeds the average; moderate sentences are unassailable in cassation.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN SLAMA FOURAT HICHEM nato il 31/07/1974 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 31 ottobre 2024 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del Tribunale di Livorno del 4 ottobre 2023 con cui Ben Slama Fourat Hichem era stato condannato alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen., con riguardo all'eccessiva entità della pena inflittagli; mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'omessa concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Il Collegio osserva, infatti, come la decisione impugnata risulti, in primo luogo, sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). 2.2. La motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenta e giustifica, poi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01), in particolar modo evidenziando la negativa personalità dell'imputato e l'usualità della condotta delittuosa da lui perpetrata (cfr. p. 3 della sentenza impugnata).3.
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11 marzo 2025 Il Consigliere este