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Ordinanza — n. 17946/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of specific factual and legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17946/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Faraone Angelo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for a specific offense solely on the ground of insufficient reasoning. The court rejected this argument, finding the first-instance judgment's motivation logically sound and legally sufficient, while noting the appeal failed to specify factual or legal grievances.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the ground of complaint is manifestly generic and aspecific, failing to pinpoint factual or legal grievances and adequately confront the arguments of the impugned judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds insufficient motivation procedural costs cassation review spese del veicolo a motore sequestro del veicolo azione di risarcimento danni da sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARAONE ANGELO nato a PALERMO il 06/02/1985 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 17 ottobre 2024 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 28 novembre 2023 con cui Faraone Angelo era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza o insufficienza della motivazione.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il • e