Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of permitted grounds under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by El Hilali Radouane inadmissible without formalities. The defendant argued a lack of reasoning in the lower court's sentence, but this ground was not permitted under the relevant statutory provisions. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the state fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal must be declared inadmissible without formalities if the sole ground cited does not fall within the specific list of admissible grounds for cassation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HILALI RADOUANE nato il 01/10/1979 avverso la sentenza del 11/09/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza dell'Il settembre 2024 il G.I.P. del Tribunale di Milano ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a El Hilali Radouane la pena di anni due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza di motivazione.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il