Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17943/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper filing location under criminal procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17943/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed at the wrong registry, specifically the civil section instead of the criminal section of the Taranto court. The applicant, Terra Antonio, sought to challenge a decision denying his admission to state-funded legal representation, arguing violations of specific articles regarding the procedure. The court ruled that such appeals must follow criminal procedural codes, requiring strict adherence to filing locations defined in the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 582, 583 cod. proc. pen.; Art. 99 D.P.R. 115/2002: Appeals against oppositions to rulings on admission to state-funded legal aid must be filed at the criminal registry of the issuing judge, not the civil registry, under consolidated case law.

Parole chiave

Generato dall'IA
admission legal aid criminal procedure code inadmissible appeal filing registry error state funded counsel opposizione motivi di cassazione ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 582 cod. proc. pen.
Art. 583 cod. proc. pen.
Art. 99 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Con ordinanza del 19 ottobre 2022 il Tribunale di Taranto ha rigettato l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 99 D.P.R.
Artt. 76 e 79 D.P.R. n. 115 del 2002
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 76 e 79 D.P.R. n. 115 del 2002.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu
pen., presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (così, Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu, Rv.
Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino
285068-01; Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv.
Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana
275571-01; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRA ANTONIO nato a TARANTO il 05/06/1979 avverso l'ordinanza del 19/10/2022 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 19 ottobre 2022 il Tribunale di Taranto ha rigettato l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 99 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, da Terra Antonio avverso il decreto pronunciato dallo stesso Tribunale di Taranto il 18 marzo 2021 con cui era stata dichiarata l'inammissibilità della sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 12 marzo 2021. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 76 e 79 D.P.R. n. 115 del 2002.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto depositato il 1° dicembre 2022 presso la cancelleria civile della Corte in Cassazione, e non già presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Secondo consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole del codice di procedura penale, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione, nel caso in cui non sia depositato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (così, Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu, Rv. 285068-01; Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571-01; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11 marzo 2025 I