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Ordinanza — n. 17785/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic repetition of arguments already rejected in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17785/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Stanisla Altieri's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Altieri challenged the lower court's reasoning regarding liability for a crime under Article 648 bis of the Penal Code and the sentencing amount, but the court found his arguments merely repetitive of those already dismissed on appeal. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide a specific, argumentative critique of the second-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it consists of a mere repetition of arguments already rejected in the second instance without providing a specific, argumentative critique of the judgment under review.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments Article 648 bis second instance rejection court costs and fine reiterazione di reati penali impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
art. 648 bis cod. pen
Letto il ricorso di Altieri Stanislao; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che genericamente contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTIERI STANISLAO nato a CERCOLA il 08/07/1986 avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Altieri Stanislao; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che genericamente contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. e l'omessa motivazione sulla entità della pena, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano in particolare pag. 3-4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18/03/2025 Il consigliere est. Il Preside