Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and lack of specific critique on sentencing grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Zorzin Cristiano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize statutory exclusions of punishability and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed on appeal without providing a specific, argumentative critique of the first-instance judgment's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected by the court of appeal, failing to perform the typical function of a specific and argumentative critique against the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZORZIN CRISTIANO nato a GORIZIA il 17/10/1973 avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Zorzin Cristiano; ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito / dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata in cui La Corte d'appello ha negato il riconoscimento della particolare tenuità del fatto considerato il comportamento abituale e il danno non irrisorio cagionato dall'odierno ricorrente); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18/03/2025 Il consigliere est. DEPOSrrATA, Il Presiden