Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded due to lack of specific grounds and missing mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ben Rebah Aymen inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued for a reclassification of the crime and the application of generic mitigating circumstances, but the lower court had already recognized these mitigating factors. The court rejected the appeal because the first ground was too vague to allow judicial review, while the second ground was manifestly unfounded given the first-instance findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 648 and Art. 712 c.p.; Art. 132 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements of the criticism, or if the contested points are manifestly unfounded based on established first-instance facts.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN REBAH AYMEN nato il 12/12/1988 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ben Rebah Aymen; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in quello di cui all'art. 712 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato dovendosi rilevare che dette circostanze sono state riconosciute dal giudice di prime cure; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 marzo