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Ordinanza — n. 17782/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation against lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17782/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Barbuscia Giovambattista inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's declaration of liability, but the Court found his arguments merely repeated those already rejected in the appellate stage without providing new substantive critique. Consequently, the decision was upheld because the appeal failed to meet the legal requirement for specific, argumentative criticism of the reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already rejected in the appellate instance without offering specific and argumentative criticism of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of specific argumentation repetition of rejected grounds supreme court review procedural requirements motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.c.
Art. 366 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBUSCIA GIOVAMBATTISTA nato a CATANIA il 28/10/1977 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Barbuscia Giovambattista; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, la penultima pagina della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18/03/2025 Il consigliere est. Il President