Italian Court dismisses appeal on extortion conspiracy and recidiva, upholding lower court's legal reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Francesco Barzillona inadmissible regarding both extortion conspiracy and recidiva claims. The court found the appellant's arguments on the intermediary's liability and the assessment of prior convictions to be fundamentally unsupported by law and established case law. Consequently, the lower court's judgment was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 629 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court rejects arguments that an intermediary lacks criminal intent in extortion or that recidiva assessment relies solely on time elapsed, affirming that contribution to the illicit goal suffices for liability and that prior conduct must be evaluated for enduring criminal inclination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARZILLONA FRANCESCO nato a CATANIA il 25/01/1980 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Barzillona Francesco; ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la responsabilità per il delitto di cui all'art. 629 cod. pen. è manifestamente infondato in quanto, a fronte di una motivazione logicamente corretta del giudice di merito (si vedano pag. 7-9 della sentenza impugnata), il ricorrente prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità posto che ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l'intermediario, nelle trattative per la determinazione della somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana, circostanze esclusa nel caso di specie (Sez. 2, n. 6824 del 18/01/2017, Rv. 269117); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"(si veda, in particolare, pag. 10 della sentenza impugnata) considerato, inoltre, che dalle iscrizioni numero 14 e 15 del casellario giudiziale non risultano essere estinti i reati oggetto di precedenti specifici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18/03/2025 Il consiglier