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Ordinanza — n. 17778/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual elements under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17778/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Landolina Giuseppe inadmissible due to its generic nature. The appellant challenged the lower court's finding of liability and excessive sanctions but failed to provide specific factual elements required by law. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity to allow the appellate judge to exercise its supervisory role.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to indicate the specific elements underlying the criticism and preventing the appellate judge from identifying the grounds for review.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible cassation specific factual elements Art. 581 c.p.p. supervisory role sanzioni pecuniarie motivi di cassazione modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Letto il ricorso di Landolina Giuseppe; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità e l'eccessivo trattamento sanzionatorio disposto dal giudice di merito, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANDOLINA GIUSEPPE nato a PALERMO il 12/06/1976 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Landolina Giuseppe; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità e l'eccessivo trattamento sanzionatorio disposto dal giudice di merito, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18/03/2025 Il consigliere est. Il Presidente