Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of novelty and failure to raise generic mitigation in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared Francesco Desiato's appeal against the Florence Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for reduced sentencing based on minimal criminal role and generic mitigation, but the court found these arguments either repetitive of lower court findings or not properly raised in the second instance. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 114 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds merely repeat those already disallowed in the lower court or if statutory mitigations were not devoluted to the second instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESIATO FRANCESCO nato a MADDALONI il 22/12/1972 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Desiato Francesco; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in ordine alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata in cui si evidenzia il ruolo affatto minimale svolto dal ricorrente ai fini della realizzazione dell'attività criminosa e si giustifica l'entità della pena avuto riguardo alle particolari modalità del fatto); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, è indeducibile perché non devoluto in appello ed in ogni caso il giudice di secondo grado ha correttamente motivato sulla pena dando risalto alle particolari modalità del fatto; ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del A ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18/03/2025 Il consigliere est. Il Presi