Italian court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Talbi Chokri's appeal inadmissible due to the generic and indeterminate nature of his arguments. Although the appellant contested the reasoning regarding criminal liability under Article 628 of the Penal Code, the court found the grounds lacked the specificity required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the appellant failed to provide necessary elements for the appellate judge to exercise its supervisory role, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 628, commi 2 e 3, n. 1 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements necessary for the appellate court to exercise its supervisory function.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALBI CHOKRI nato il 29/12/1978 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Talbi Chokri; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 comma 2 e 3, n.1 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18/03/2025 Il consigliere est. Il President