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Ordinanza — n. 17775/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are merely repetitive and fail to provide specific argumentation against the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17775/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Fu Fangming inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability for trademark counterfeiting and receipt of stolen goods, but the Court found his arguments to be a mere repetition of those already rejected on appeal. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked the specific, argumentative critique required to overcome the final judgment's reasoning regarding the defendant's lack of explanation for illicit assets.

Regesto Legislator

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Art. 474 cod. pen.; Art. 648 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds consist solely of a pedissequous repetition of arguments already dismissed on appeal, failing to provide the specific, argumentative critique necessary to challenge the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds lack of argumentation trademark counterfeiting receipt of stolen goods criminal liability court costs contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 474 cod. pen.
4-5 della sentenza impugnata); considerato, inoltre, che ai fini della sussistenza del delitto previsto dall'art. 474 cod.
Art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36139, 19/07/2017
Sez. 2, n. 46882 del 03/12/2021
Sez. 2, n. 46882 del 03/12/2021, Rv.
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FU FANGMING nato il 15/01/1965 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fu Fang Ming; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt.474 e 648 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che la Corte di appello ha correttamente motivato sulla responsabilità del ricorrente per i delitti contestati avuto riguardo alla deposizione del teste, avente una competenza specialistica in riferimento alla contraffazione del marchio e del prodotto e considerata, inoltre, l'assenza di qualsivoglia spiegazione circa la disponibilità dei beni di provenienza illecita rinvenuti in possesso del ricorrente (si vedano in particolare le pag. 4-5 della sentenza impugnata); considerato, inoltre, che ai fini della sussistenza del delitto previsto dall'art. 474 cod. pen, allorchè si tratti di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative società produttrici, non è richiesta la prova della sua registrazione, gravando in tal caso l'onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi tale insussistenza deduce (Sez. 2, n. 36139, 19/07/2017, Rv. 271140;

Sez. 2, n. 46882 del 03/12/2021, Rv. 282404); considerato, infine, che risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18/03/2025 Il consigliere es